
Il primo intervento normativo per la regolamentazione della professione dei geometri si trova nella legge 24 giugno 1923, n. 1395 per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; l’art. 7 imponeva, infatti, in ogni provincia la creazione di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (perito industriale). Ed invero all’epoca la professione veniva svolta con il titolo di “perito agrimensore” trasformato in “geometra” con la costituzione dell’Ordinamento dell’istruzione media (regio decreto 6 maggio 1923 n° 1054)
L’albo vero e proprio venne, però, istituito con il regio decreto 11 febbraio 1929, n.274, presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta, cui era demandata la sua tenuta ed affidata la disciplina degli iscritti. Tali associazioni, istituite con la legge 3 aprile 1926, n. 563, avevano sostituito, infatti, gli ordini allora esistenti. Il decreto del 1929 stabiliva norme e criteri per l’iscrizione all’albo e specificava l’ambito entro cui il geometra poteva operare, cioè quello edilizio e quello relativo alla gestione, stima, conduzione e miglioramento di un fondo rurale.
Successivamente, in questa materia, furono emanate la legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli lei e la legge 23 novembre 1939, n. 1815 sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. Con decreto luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi centrali professionali ” (pubblicato in G.U. N° 98 del 23 novembre 1944) ebbe origine la denominazione di Collegio.
Le attività del Collegio dei geometri al di là degli aspetti di carattere puramente amministrativo e di servizio per gli iscritti, sono volte a promuovere iniziative di aggiornamento e di formazione, non trascurando la possibilità di aprire nuovi orizzonti professionali, nel rispetto delle peculiarità e della tradizione del geometra.
Il Collegio, in particolare, sovrintende a tutti gli aspetti legati al praticantato, la cui deriva attualmente è di diciotto mesi (ex D.P.R. n° 137/2012 che ha recepito l’articolo 33, comma 2, del decreto salva Italia DI 201/11) e che dovrà essere svolto dopo il conseguimento del diploma di maturità tecnica, al fine di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione e, soprattutto, per accrescere le specifiche competenze professionali dei geometri.
Il Collegio provinciale esercita un’azione decisa nel sensibilizzare la categoria nell’aggiornamento professionale attraverso l’organizzazione di corsi, convegni ed incontri sulle tematiche e sugli argomenti di maggiore interesse, sforzandosi di formulare proposte realistiche e accettabili in relazione al territorio, all’ambiente e ai settori di attività da cui la figura del geometra non può essere esclusa.
L’obiettivo, quindi, è quello di operare, sia nel corso degli studi, sia con l’aggiornamento costante post-diploma, al fine di formare professionisti all’altezza dell’enorme sviluppo tecnologico ed adeguati al tipo di prestazione, sempre più complesse ed articolate, richieste dalla società.